Page 3 Guida-QVET-ITA.pdf Full Version
							
                                1.1.4. Il
Centro educativo offre agli studenti informazioni
sulle possibili borse di studio, misure di protezione
sociale e assicurazioni necessarie alla formazione.
Non applicabile nè per l’Italia, nè per la Campania.
Per la remunerazione dell’apprendista si veda
l’articolo 43 - Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore del D.Lgs. 150 [Link] del 15 giugno 2015
comma 7 “Per le ore di formazione svolte nella
Istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato
da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione
a carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di
quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le
diverse previsioni dei contratti collettivi”.
Per la copertura assicurativa si veda l’articolo 42
– Disciplina generale del D. Lgs. 150/2015 [Link]
comma 6“.
Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si
estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b)
assicurazione contro le malattie; c) assicurazione
contro l’invalidità e vecchiaia; d) maternità; e)
assegno familiare; f) assicurazione sociale per
l’impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a
quanto previsto in relazione al regime contributivo
per le assicurazionidi cui alle precedenti lettere [...]” e l’art. 47 – ter
– Copertura assicurativa obbligartoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali del
D.Lgs. 81 [Link] del 15 giugno 2015“. I prestatori
di lavoro di cui al presente Capo sono comunque
soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL
è determinato ai sensi dell’art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base
al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume
come retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera
di importo corrispondente alla misura del limite
minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte
le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva
attività, indipendentemente dal numero delle ore
giornaliere lavorative. Ai fini dell’assicurazione
INAIL, l’impresa che si avvale della piattaforma
anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965. L’impresa che si
avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei
confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria
cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 [Link]“
Anterior: 1.2.3.