1.1.4. Il Centro educativo offre agli studenti informazioni sulle possibili borse di studio, misure di protezione sociale e assicurazioni necessarie alla formazione. Non applicabile nè per l’Italia, nè per la Campania. Per la remunerazione dell’apprendista si veda l’articolo 43 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore del D.Lgs. 150 [Link] del 15 giugno 2015 comma 7 “Per le ore di formazione svolte nella Istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi”. Per la copertura assicurativa si veda l’articolo 42 – Disciplina generale del D. Lgs. 150/2015 [Link] comma 6“. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare; f) assicurazione sociale per l’impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazionidi cui alle precedenti lettere [...]” e l’art. 47 – ter – Copertura assicurativa obbligartoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del D.Lgs. 81 [Link] del 15 giugno 2015“. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative. Ai fini dell’assicurazione INAIL, l’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. L’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Link]“ Anterior: 1.2.3.