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                                II
INFORMAZIONI DI BASE AGLI STUDENTI
1.2.1. Il1.2.2. Il
Centro educativo offre informazioni ai portatori Centro educativo informa circa i requisiti di acceso
d’interesse circa gli obiettivi, il sistema di e ammissione così come sui suoi cambiamenti
insegnamento, il gruppo docente e il contenuto dei ed anche degli impegni, delle responsabilità e
programmi e delle azioni formative e dei sistema di aspettative nei confronti degli studenti .
valutazione.
Vedi Articolo 13 – Sistema informativo unitario delle
NORMATIVA: Capo I Rete di servizi per le politiche politiche del lavoro e a succesivi del D. Lgs. 150
del lavoro Art. 1. Rete Nazionale dei servizi per le [Link] del 14 settembre 2015.
politiche del lavoro del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
150 [Link]. Disposizioni per il riordino della normativa1.2.3. Il
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,Centro educativo informa gli studenti circa i risultati
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10di apprendimento previsti, gli sbocchi professionali,
dicembre 2014, n. 183. 1. Il Ministro del lavoro e dellela partecipazione nel processo educativo fornita dal
politiche sociali e le Regioni e Province autonome,centro e dall’impresa e lo sviluppo professionale .
per le parti di rispettiva competenza, esercitano
il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche
Riferimento normativo: Capo I Rete di servizi per le
attive per il lavoro, mediante l’individuazione
politiche del lavoro Art. 1. Rete Nazionale dei servizi
di strategie, obiettivi e priorità che identificano
per le politiche del lavoro del D.Lgs. 14 settembre
la politica nazionale in materia, ivi comprese le
2015, n. 150 [Link] . Disposizioni per il riordino
attività relative al collocamento dei disabili di cui
della normativa in materia di servizi per il lavoro
alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. La rete dei servizi
e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 1. Il Ministro
soggetti, pubblici o privati: a) l’Agenzia Nazionale
del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni
per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all’art. 4 del
e Province autonome, per le parti di rispettiva
presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del
in materia di politiche attive per il lavoro, mediante
Lavoro di cui all’articolo 11 del presente decreto;
l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità
c) l’INPS, in relazione alle competenze in materia
che identificano la politica nazionale in materia, ivi
di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; d)
comprese le attività relative al collocamento dei
l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. La
reinserimento e di integrazione lavorativa delle
rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita
persone con disabilità da lavoro; e) le Agenzie per
dai seguenti soggetti, pubblici o privati: a) l’Agenzia
il lavoro di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui
settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo
all’art. 4 del presente decreto, di seguito denominata
svolgimento delle attività di intermediazione ai
«ANPAL»; b) le strutture regionali per le Politiche
sensi dell’art. 6 del medesimo decreto legislativo e
Attive del Lavoro di cui all’art. 11 del presente
i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi
decreto; c) l’INPS, in relazione alle competenze
dell’articolo 12; (f) i fondi interprofessionali per la
in materia di incentivi e strumenti a sostegno del
formazione continua di cui all’art. 118 della legge
reddito; d) l’INAIL, in relazione alle competenze in
23 dicembre 2000, n. 388; g) i fondi bilaterali di cui
materia di reinserimento e di integrazione lavorativa
all’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del
delle persone con disabilità da lavoro; e) le Agenzie
2003; h) l’Istituto per lo sviluppo della formazione
per il lavoro di cui all’art. 4 del decreto legislativo
professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro
10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati
S.p.A.; i) il sistema delle Camere di commercio,
allo svolgimento delle attività di intermediazione ai
industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli
sensi dell’art. 6 del medesimo de
Istituti di scuola secondaria di secondo grado.