II INFORMAZIONI DI BASE AGLI STUDENTI 1.2.1. Il1.2.2. Il Centro educativo offre informazioni ai portatori Centro educativo informa circa i requisiti di acceso d’interesse circa gli obiettivi, il sistema di e ammissione così come sui suoi cambiamenti insegnamento, il gruppo docente e il contenuto dei ed anche degli impegni, delle responsabilità e programmi e delle azioni formative e dei sistema di aspettative nei confronti degli studenti . valutazione. Vedi Articolo 13 – Sistema informativo unitario delle NORMATIVA: Capo I Rete di servizi per le politiche politiche del lavoro e a succesivi del D. Lgs. 150 del lavoro Art. 1. Rete Nazionale dei servizi per le [Link] del 14 settembre 2015. politiche del lavoro del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 [Link]. Disposizioni per il riordino della normativa1.2.3. Il in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,Centro educativo informa gli studenti circa i risultati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10di apprendimento previsti, gli sbocchi professionali, dicembre 2014, n. 183. 1. Il Ministro del lavoro e dellela partecipazione nel processo educativo fornita dal politiche sociali e le Regioni e Province autonome,centro e dall’impresa e lo sviluppo professionale . per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche Riferimento normativo: Capo I Rete di servizi per le attive per il lavoro, mediante l’individuazione politiche del lavoro Art. 1. Rete Nazionale dei servizi di strategie, obiettivi e priorità che identificano per le politiche del lavoro del D.Lgs. 14 settembre la politica nazionale in materia, ivi comprese le 2015, n. 150 [Link] . Disposizioni per il riordino attività relative al collocamento dei disabili di cui della normativa in materia di servizi per il lavoro alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. La rete dei servizi e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 1. Il Ministro soggetti, pubblici o privati: a) l’Agenzia Nazionale del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all’art. 4 del e Province autonome, per le parti di rispettiva presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»; competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico b) le strutture regionali per le Politiche Attive del in materia di politiche attive per il lavoro, mediante Lavoro di cui all’articolo 11 del presente decreto; l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità c) l’INPS, in relazione alle competenze in materia che identificano la politica nazionale in materia, ivi di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; d) comprese le attività relative al collocamento dei l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. La reinserimento e di integrazione lavorativa delle rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita persone con disabilità da lavoro; e) le Agenzie per dai seguenti soggetti, pubblici o privati: a) l’Agenzia il lavoro di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo all’art. 4 del presente decreto, di seguito denominata svolgimento delle attività di intermediazione ai «ANPAL»; b) le strutture regionali per le Politiche sensi dell’art. 6 del medesimo decreto legislativo e Attive del Lavoro di cui all’art. 11 del presente i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi decreto; c) l’INPS, in relazione alle competenze dell’articolo 12; (f) i fondi interprofessionali per la in materia di incentivi e strumenti a sostegno del formazione continua di cui all’art. 118 della legge reddito; d) l’INAIL, in relazione alle competenze in 23 dicembre 2000, n. 388; g) i fondi bilaterali di cui materia di reinserimento e di integrazione lavorativa all’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del delle persone con disabilità da lavoro; e) le Agenzie 2003; h) l’Istituto per lo sviluppo della formazione per il lavoro di cui all’art. 4 del decreto legislativo professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati S.p.A.; i) il sistema delle Camere di commercio, allo svolgimento delle attività di intermediazione ai industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli sensi dell’art. 6 del medesimo de Istituti di scuola secondaria di secondo grado.