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                                III
INDICATORI DI QUALITÀ PER LA CAPACITÀ DI
INSERIMENTO PROFESSIONALE
7.3.1. Il
Centro educativo possiede informazioni circa il
destino dei diplomati della FP Duale in un momento
definito dopo il completamento della formazione, a
seconda dei tipo di programma e dei criteri specifici
I sistemi europei di garanzia della qualità basati
su EQAVET stabiliscono che è necessario valutare
periodicamente i risultati e i loro processi basandosi
su criteri di valutazione. Si devono basare su una
metodologia adatta e descritta chiaramente, con
la partecipazione e l’accordo delle parti interessate.
Pertanto, si valuta la destinazione degli studenti che
hanno completato il loro programma di FP Duale in
un momento specifico dopo il completamento della
formazione secondo il tipo di programma e i criteri
specifici. Queste valutazioni servono per determinare
i tassi di inserimento a seguito dei programmi di FP
Duale. Sono indicatori di risultati importanti per
supportare la capacità di inserimento occupazionale,
migliorare la capacità di risposta dei programmi di
FP Duale all’evoluzione della domanda nel mercato
del lavoro. Inoltre, sono utili per supportare
l’erogazione di una formazione personalizzata
soprattutto alle categorie svantaggiate. [EQAVET
A5]. Gli standard internazionali di garanzia della
qualità proposti dalla International Organization
for Standardization (ISO) stabiliscono un insieme
di risorse di monitoraggio e valutazione. Queste
devono avere validità e affidabilità nei risultati al
momento del monitoraggio o della valutazione, per
verificare la conformità dei programmi di FP Duale
e le erogazioni e le abilità acquisite dagli studenti
rispetto ai requisiti del mercato o del lavoro per i
quali sono state progettate. Dall’altro lato, il centro
educativo, l’impresa e le istituzioni interessate
devono stabilire i metodi per ottenere, monitorare
e rivedere le informazioni riguardo la prestazione,
anche degli obiettivi rispetto ai quali si misurerà
questa prestazione. [ISO 21001:2018 – Paragrafo
7.1.5, Paragrafo 9.1.3. Paragrafo 9.1.4] .7.3.2. Il
Centro educativo possiede informazioni sulla
quota dei diplomati di FP Duale assunti in un
momento determinato dopo il completamento
della formazione, a seconda del tipo di programma
e dei criteri specifici
Riferimento normativoI sistemi europei di garanzia della qualità basati
su EQAVET stabiliscono che è necessario valutare
periodicamente i risultati e i loro processi basandosi
su criteri di valutazione. Si devono basare su una
metodologia adatta e descritta chiaramente, con
la partecipazione e l’accordo delle parti interessate.
Pertanto, si valuta il numero dei beneficiari dei
programmi di FP Duale che sono stati assunti in
un momento specifico dopo il completamento
della formazione secondo il tipo di programma e i
criteri specifici. Queste valutazioni devono essere
utilizzate per stabilire il tasso di inserimento a
seguito dei programmi di FP Duale. Sono indicatori
di risultati importanti per sostenere la capacità di
inserimento occupazionale, migliorare la capacità di
risposta dei programmi di FP Duale all’evoluzione del
mercato del lavoro. Inoltre, sono utili per sostenere
l’erogazione di una formazione personalizzata
soprattutto nel caso della categorie svantaggiate.
[EQAVET A5]. Gli standard internazionali di
garanzia della qualità proposti dalla International
Organization for Standardization (ISO) stabiliscono
un insieme di risorse di monitoraggio e valutazione.
Questi devono avere validità e affidabilità nei risultati
al momento del monitoraggio o la valutazione per
verificare la conformità dei programmi di FP Duale
e le erogazioni e abilità acquisite dagli studenti
rispetto ai requisiti di mercato o del lavoro per il
quale sono state progettate. Dall’altro lato, il centro
educativo, l’impresa e le istituzioni interessate
devono stabilire i metodi per ottenere, monitorare
e rivedere le informazioni riguardo la prestazione,
anche degli obiettivi rispetto ai quali si misurerà
questa prestazione. [ISO 21001:2018 – Paragrafo
7.1.5, Paragrafo 9.1.3. Paragrafo 9.1.4] .
Riferimento normativo
Non applicabileNon applicabile